Un internato sottoposto al Regime carcerario 41-bis ha richiesto una licenza temporanea. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda, applicando il divieto assoluto previsto dalla legge per chi si trova in questo regime speciale. L'internato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la legittimità costituzionale della norma e lamentando la mancata valutazione della sua ridotta pericolosità dopo molti anni di detenzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i benefici penitenziari non possono essere concessi a chi è sottoposto al regime differenziato, a meno che questo non sia stato preventivamente revocato o non prorogato. La Corte ha ribadito la piena compatibilità di tale limite con la Costituzione e con le norme europee, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Continua »