Una società stipula un contratto di leasing traslativo per un'imbarcazione, garantito da due fideiussori. A causa del mancato pagamento dei canoni, la banca risolve il contratto e chiede il pagamento delle somme dovute tramite decreto ingiuntivo. I garanti si oppongono, sostenendo la nullità della clausola contrattuale che permetteva alla banca di trattenere i canoni riscossi e pretendere quelli futuri (detratto il ricavato della vendita della barca). La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei garanti. I giudici stabiliscono che, nel leasing traslativo, è pienamente valida la clausola penale che consente al concedente di trattenere i canoni già pagati e richiedere quelli a scadere, purché venga sottratto il valore ricavato dalla vendita del bene. Questa pattuizione non costituisce un ingiusto arricchimento ma mira a ripristinare la situazione economica che la banca avrebbe avuto in caso di regolare adempimento.
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