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Leasing traslativo e fallimento: la Cassazione conferma l’Art. 1526 c.c.

La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di Leasing traslativo e fallimento. Un’Azienda di Leasing aveva chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento di un’altra Azienda per crediti derivanti da contratti di leasing traslativo risolti prima del fallimento. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta, applicando l’articolo 1526 del Codice Civile, che prevede la restituzione dei canoni e un equo compenso. La Cassazione ha confermato questa decisione. Ha ribadito che per i contratti di leasing traslativo risolti prima del fallimento dell’utilizzatore, e stipulati prima della Legge 124/2017, si applica l’articolo 1526 c.c. e non l’articolo 72-quater della Legge Fallimentare. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27134 Anno 2022
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Pubblicato il 4 settembre 2026 in Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

Leasing traslativo e fallimento: la Cassazione fa chiarezza

Il tema del leasing traslativo e fallimento rappresenta un punto cruciale nel diritto commerciale, con implicazioni significative per le aziende e gli istituti finanziari. La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su quale normativa applicare quando un contratto di leasing traslativo si risolve prima che l’utilizzatore fallisca. Questa decisione è fondamentale per comprendere i diritti e i doveri delle parti coinvolte in situazioni complesse come il fallimento.

Il caso: un credito di leasing contestato nel fallimento

La vicenda ha visto coinvolta un’Azienda di Leasing che aveva concesso in locazione finanziaria (leasing) dei beni a un’altra Azienda. Questi contratti erano di tipo “traslativo”, cioè prevedevano l’acquisto finale dei beni da parte dell’utilizzatore. Purtroppo, i contratti si sono risolti per inadempimento dell’utilizzatore prima che quest’ultimo venisse dichiarato fallito.

Quando l’utilizzatore è fallito, l’Azienda di Leasing ha cercato di recuperare il proprio credito residuo, chiedendo di essere ammessa nello stato passivo del fallimento. Lo stato passivo è l’elenco dei debiti che l’azienda fallita ha verso i suoi creditori.

La decisione del Tribunale e il ricorso

Il Tribunale ha rigettato la richiesta dell’Azienda di Leasing. Ha ritenuto che, in questo specifico caso, si dovesse applicare l’articolo 1526 del Codice Civile. Questa norma prevede che, in caso di risoluzione di un contratto di vendita a rate con riserva di proprietà (figura simile al leasing traslativo), il venditore debba restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa e al risarcimento del danno. L’Azienda di Leasing non aveva richiesto un equo compenso.

L’Azienda di Leasing ha impugnato questa decisione, sostenendo che si dovesse applicare, in via analogica (cioè per somiglianza), l’articolo 72-quater della Legge Fallimentare. Questa norma, più recente, disciplina specificamente il leasing in caso di fallimento dell’utilizzatore, ma con regole diverse.

La distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento

Prima dell’introduzione dell’articolo 72-quater della Legge Fallimentare e della Legge 124 del 2017, la giurisprudenza distingueva tra due tipi di leasing: il leasing di godimento e il leasing traslativo.

Il leasing di godimento riguarda beni che si esauriscono rapidamente e non hanno un grande valore residuo. In questo caso, la risoluzione del contratto comportava la semplice restituzione del bene e il mantenimento dei canoni già pagati.

Il leasing traslativo, invece, come nel caso esaminato, riguarda beni destinati a mantenere un valore significativo nel tempo, con l’intenzione dell’utilizzatore di acquistarli alla fine del contratto. Per questi contratti, la giurisprudenza applicava l’articolo 1526 del Codice Civile, proprio per tutelare l’utilizzatore e riequilibrare le posizioni in caso di risoluzione.

L’impatto della Legge 124/2017 sul leasing traslativo e fallimento

La Legge 124 del 2017 ha introdotto una disciplina unitaria per il contratto di leasing finanziario, superando la distinzione tra leasing di godimento e traslativo. L’articolo 1, commi 136-140, di questa legge, insieme all’articolo 72-quater della Legge Fallimentare, ha stabilito nuove regole per la risoluzione del contratto di leasing in caso di fallimento.

Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questa nuova normativa non ha effetti retroattivi. Ciò significa che si applica solo ai contratti i cui presupposti per la risoluzione si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge. Per i contratti risolti prima di tale data, come nel caso in esame, rimane valida la vecchia distinzione e l’applicazione dell’articolo 1526 c.c. al leasing traslativo.

Le motivazioni della Cassazione sul leasing traslativo e fallimento

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale, rigettando il ricorso dell’Azienda di Leasing. La Corte ha ribadito un principio consolidato, già espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui per i contratti di leasing traslativo risolti prima del fallimento dell’utilizzatore, si deve applicare l’articolo 1526 del Codice Civile. Non è possibile applicare in via analogica l’articolo 72-quater della Legge Fallimentare.

La ragione di questa scelta risiede nel fatto che la disciplina dell’articolo 1526 c.c. è considerata più appropriata per bilanciare gli interessi delle parti in caso di risoluzione anticipata di un contratto con finalità traslativa. Essa permette al concedente di recuperare il bene e ottenere un risarcimento per l’uso, ma impone anche la restituzione dei canoni già pagati, evitando un arricchimento ingiustificato. Il concedente deve indicare la somma ricavata dalla vendita del bene o una stima del suo valore di mercato per consentire al giudice di valutare l’equità della clausola penale.

Le conclusioni: chi vince e le conseguenze sul leasing traslativo

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’Azienda di Leasing sia il ricorso incidentale del Fallimento, che contestava la liquidazione delle spese legali. Questo significa che la decisione del Tribunale è stata confermata: l’Azienda di Leasing non è stata ammessa al passivo per l’intero credito richiesto secondo le modalità previste dall’articolo 72-quater l.fall. ma avrebbe dovuto agire secondo l’articolo 1526 c.c. per ottenere un equo compenso e il risarcimento del danno, restituendo i canoni. Le spese legali tra le parti sono state compensate, e sia il ricorrente principale che quello incidentale dovranno versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. La sentenza sottolinea l’importanza di valutare attentamente la data di stipula e risoluzione dei contratti di leasing in relazione all’entrata in vigore delle nuove normative, specialmente in contesti di leasing traslativo e fallimento.

Qual è la differenza chiave tra l’articolo 1526 c.c. e l’articolo 72-quater l.fall. nel contesto del leasing?
L’articolo 1526 c.c. si applica ai contratti di vendita con riserva di proprietà (e per analogia al leasing traslativo ante Legge 124/2017), prevedendo la restituzione dei canoni e un equo compenso. L’articolo 72-quater l.fall. è una norma più recente e specifica per il leasing in caso di fallimento, con regole diverse per il calcolo del credito del concedente.

La nuova disciplina del leasing (Legge 124/2017) si applica a tutti i contratti?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la Legge 124/2017 non ha effetti retroattivi. Si applica solo ai contratti i cui presupposti per la risoluzione si sono verificati dopo la sua entrata in vigore. Per i contratti risolti prima, si continua ad applicare la distinzione tra leasing di godimento e traslativo.

Cosa deve fare un’Azienda di Leasing se il contratto si risolve prima del fallimento dell’utilizzatore?
Se il contratto di leasing traslativo si risolve prima del fallimento dell’utilizzatore (e prima della Legge 124/2017), l’Azienda di Leasing deve agire secondo l’articolo 1526 c.c. Questo implica la restituzione dei canoni già riscossi, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento del danno, e deve indicare il valore del bene recuperato per la valutazione della clausola penale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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