Un'azienda utilizzatrice di un immobile in leasing ha concesso il bene in subaffitto a un'altra società. A causa dell'inadempimento dell'utilizzatrice, la società concedente e proprietaria del bene ha attivato la clausola risolutiva espressa, provocando la risoluzione del leasing e sublocazione. L'utilizzatrice, poi fallita, ha comunque preteso i canoni di occupazione dal subconduttore, il quale si è opposto eccependo il difetto di legittimazione dell'ex intermediario. La Corte di Cassazione ha confermato che, sciolto il leasing principale, il sublocatore perde ogni diritto di incassare i canoni. Il subconduttore deve versare l'indennità direttamente alla società proprietaria dell'immobile. Il ricorso della curatela fallimentare è stato rigettato con condanna alle spese di lite.
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