Il caso riguarda la risoluzione di un contratto di leasing traslativo immobiliare stipulato tra una società di calzature, poi fallita, e una società finanziaria. A seguito dell'inadempimento dell'utilizzatore, la concedente ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione dell'immobile, pretendendo di trattenere tutti i canoni riscossi in forza di una clausola contrattuale. Il Fallimento dell'utilizzatore ha richiesto la restituzione delle rate pagate. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fallimento, stabilendo che nei contratti di leasing traslativo si applica in via analogica l'articolo 1526 del codice civile. Di conseguenza, il giudice ha il potere e il dovere di verificare se la clausola penale che consente di trattenere i canoni sia manifestamente eccessiva, procedendo eventualmente alla sua riduzione ad equità per evitare un ingiusto arricchimento del concedente.
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