Un'Azienda (la Parte che ha pagato) ha chiesto la riduzione di una clausola penale eccessiva, già pagata spontaneamente per un contratto di prestazione artistica, e la restituzione dell'eccedenza. L'altra Azienda (la Ricorrente) si è opposta, sostenendo che il pagamento spontaneo estingueva l'obbligazione, rendendo inapplicabile la riduzione della clausola penale. I giudici di merito hanno accolto la richiesta della Parte che ha pagato, ritenendo possibile la riduzione anche dopo l'adempimento e condannando alla restituzione. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità e la mancanza di precedenti specifici sulla riduzione della clausola penale dopo pagamento, ha rinviato il caso all'Ufficio del Massimario per un approfondimento.
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