Il caso nasce dall'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Un collegio arbitrale ha dichiarato risolto il contratto per colpa del promissario acquirente, condannandolo al pagamento di 150.000 euro in forza di una clausola penale. L'acquirente ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'Appello e, successivamente, in Cassazione, lamentando l'incompetenza degli arbitri, la contraddittorietà della decisione sulla conoscenza di servitù sull'immobile, la contrarietà all'ordine pubblico della clausola penale e la violazione del contraddittorio per il rifiuto di una consulenza tecnica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità del lodo. La Corte ha chiarito che la clausola penale non viola l'ordine pubblico e che il diniego di prove ritenute superflue rientra nella discrezionalità degli arbitri senza ledere il diritto di difesa.
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