L'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni prima casa a due acquirenti, riqualificando la compravendita di un fabbricato vetusto e terreni in vendita di terreno edificabile, a causa della successiva demolizione e ricostruzione dell'immobile. L'ufficio pretendeva quindi una maggiore imposta di registro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti. I giudici hanno chiarito che, secondo la nuova formulazione dell'articolo 20 del Testo Unico dell'Imposta di Registro, l'imposta di registro deve essere applicata basandosi esclusivamente sugli elementi testuali dell'atto presentato alla registrazione. È vietato considerare elementi extratestuali o atti collegati, come la successiva richiesta di concessione edilizia. Questa regola, avente valore di interpretazione autentica retroattiva, impedisce al fisco di riqualificare l'atto basandosi su intenzioni future o collegamenti negoziali non scritti nell'accordo originario.
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