L'ordinanza esamina il caso di una lavoratrice in somministrazione il cui contratto è stato dichiarato illegittimo per la genericità della causale, che faceva un vago riferimento al contratto collettivo. La Corte di Cassazione conferma che una causale generica in un contratto di somministrazione equivale alla sua assenza, comportando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'azienda utilizzatrice. Tuttavia, la Corte riforma la quantificazione del danno, stabilendo l'applicazione dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 32 della L. 183/2010, anziché il risarcimento integrale delle retribuzioni.
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