Una cittadina ha promosso l'impugnazione estratto di ruolo relativo a sette avvisi di addebito per crediti previdenziali dell'ente di previdenza, contestando la mancata notifica degli atti e l'intervenuta prescrizione del debito. Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello hanno dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire, applicando il divieto generale di contestazione diretta del ruolo. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso della debitrice, confermando la piena validità della norma restrittiva anche per le cause già pendenti. Il debitore non può contestare l'estratto di ruolo in via preventiva, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge, dovendo attendere un atto formale di riscossione.
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