Un imprenditore presenta un'Opposizione a pignoramento INPS sostenendo di non aver mai ricevuto gli avvisi di addebito. L'INPS, solo in appello, produce le prove della notifica via PEC. L'imprenditore contesta la produzione di nuovi documenti e la validità formale degli atti. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte stabilisce che la prova della notifica, in determinate circostanze, può essere ammessa anche in appello. Inoltre, i vizi formali degli avvisi di addebito devono essere contestati tempestivamente con un'opposizione specifica, non in un secondo momento durante l'opposizione al pignoramento. L'imprenditore perde la causa e viene condannato a pagare le spese legali.
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