La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11433/2023, ha chiarito il concetto di edificabilità terreno ai fini IMU in presenza di vincoli paesaggistici. Un contribuente contestava l'avviso di accertamento IMU per un'area ritenuta solo formalmente edificabile a causa di un vincolo di rispetto fluviale. La Suprema Corte ha stabilito che un vincolo di inedificabilità su una porzione di terreno non ne annulla automaticamente il valore imponibile, soprattutto se la volumetria edificabile può essere trasferita su altre parti del lotto. La decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva quasi azzerato il valore, è stata cassata, riaffermando che la valutazione deve basarsi sulla 'mera potenzialità edificatoria' desunta dal piano regolatore, tenendo conto concretamente dell'incidenza del vincolo sul valore di mercato.
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