Un dipendente di un ente pubblico ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro per demansionamento a seguito di un cambio di mansioni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La richiesta è stata rigettata poiché le nuove mansioni, sebbene diverse, rientravano nella medesima area funzionale di inquadramento del lavoratore. Inoltre, la Corte ha sottolineato che specifiche allegazioni sul livello inferiore dei compiti erano state presentate tardivamente, solo in appello. Di conseguenza, in assenza della prova del demansionamento, è stata esclusa anche ogni forma di risarcimento del danno.
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