Un uomo, precedentemente condannato per truffa, ha presentato ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputato. La Suprema Corte ha stabilito che la remissione di querela determina l'estinzione immediata del reato. Questo effetto si produce automaticamente, prevalendo anche sulle ordinarie cause di inammissibilità del ricorso, purché non si tratti di un'impugnazione geneticamente inammissibile. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna precedente, dichiarando il reato estinto e ponendo a carico dell'imputato solo le spese del procedimento.
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