Una società produttrice di componenti meccaniche conviene in giudizio un'azienda estera per inadempimento contrattuale. Durante il primo grado, l'attrice viene dichiarata fallita, determinando l'interruzione del giudizio. Successivamente, la Corte d'Appello revoca il fallimento. Il curatore fallimentare procede alla **riassunzione del processo** prima che la revoca diventi definitiva. Una volta tornata in bonis, la società si costituisce spontaneamente nel giudizio. Tuttavia, i giudici di secondo grado dichiarano l'estinzione del processo, ritenendo che la società avrebbe dovuto riassumere autonomamente la causa entro tre mesi dalla chiusura formale del fallimento. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società: sebbene la revoca del fallimento causi un'interruzione automatica, il termine per la **riassunzione del processo** decorre solo dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti. In assenza di tale dichiarazione, la prosecuzione spontanea è pienamente valida.
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