Il riporto delle perdite nel consolidato: una guida pratica
La gestione fiscale all’interno di un gruppo di società è una materia complessa, dove le regole possono generare dubbi interpretativi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fatto luce su un aspetto cruciale: il riporto delle perdite nel consolidato fiscale, specialmente quando una delle società del gruppo è una cooperativa che beneficia di regimi agevolati. Questa decisione chiarisce quando e come una perdita può essere utilizzata per ridurre il carico fiscale complessivo del gruppo, offrendo un importante principio a favore delle imprese.
Il caso analizzato riguarda una società cooperativa a mutualità prevalente, che agiva come capogruppo (consolidante) all’interno di un consolidato fiscale nazionale. Negli anni d’imposta dal 2008 al 2010, la cooperativa aveva generato delle perdite fiscali. Avendo aderito al regime del consolidato, aveva trasferito queste perdite al gruppo per compensarle con gli utili prodotti dalle altre società partecipanti.
La contestazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha emesso degli avvisi di accertamento, contestando la piena utilizzabilità di quelle perdite. La tesi del Fisco si basava su una norma specifica (l’articolo 84 del TUIR). Secondo l’Amministrazione finanziaria, poiché la cooperativa aveva beneficiato in passato di un regime di esenzione su una parte dei suoi utili, non poteva ora utilizzare integralmente le sue perdite. In pratica, gli utili non tassati negli anni precedenti avrebbero dovuto ‘sterilizzare’ una parte delle perdite attuali, impedendone il trasferimento al gruppo.
Secondo il Fisco, esisteva un principio di simmetria: se una parte degli utili è esente da tasse, una parte corrispondente delle perdite non può essere utilizzata per ridurre le tasse. Di conseguenza, la cooperativa avrebbe dovuto ridurre l’ammontare delle perdite trasferite al consolidato, pagando più imposte.
La difesa della cooperativa e il nodo del contendere
La cooperativa ha impugnato gli atti, sostenendo una diversa interpretazione della norma. Secondo l’impresa, il limite previsto dall’articolo 84 del TUIR non si applica al trasferimento delle perdite all’interno del consolidato per la compensazione nello stesso anno. Quel limite, invece, riguarda esclusivamente il ‘riporto a nuovo’ delle perdite, cioè la possibilità di utilizzarle per abbattere i redditi degli esercizi futuri.
La distinzione è sottile ma fondamentale. In un caso, la perdita viene usata subito, sommata algebricamente ai risultati delle altre società del gruppo. Nell’altro, la perdita viene ‘messa da parte’ per essere usata negli anni a venire. La cooperativa sosteneva che il trasferimento al gruppo fosse un’operazione immediata e automatica, diversa dal riporto a nuovo, e quindi non soggetta a limitazioni derivanti dai passati utili esenti.
Le motivazioni della Cassazione sul riporto delle perdite nel consolidato
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi della cooperativa, ritenendola fondata. I giudici hanno analizzato il testo della legge (articolo 84 del TUIR) e hanno confermato che la sua rubrica e il suo contenuto parlano esplicitamente di ‘riporto delle perdite’ e di perdita ‘riportabile’. Questo colloca la norma nel contesto specifico del riporto in avanti, cioè verso gli esercizi successivi.
Il trasferimento della perdita di una società alla fiscal unit del consolidato, invece, non è un riporto a nuovo. È un trasferimento che avviene ipso iure (automaticamente per legge) per determinare il reddito complessivo globale del gruppo in quello stesso anno. La legge sul consolidato (articolo 118 del TUIR) prevede che il riporto a nuovo avvenga solo in una fase successiva, sulla eventuale perdita che residua a livello di gruppo, dopo aver sommato tutti gli utili e le perdite.
La Corte ha quindi stabilito che il limite legato agli utili esenti si applica solo in quella fase successiva. La cooperativa può trasferire l’intera perdita al gruppo. Se, dopo la compensazione con gli utili delle altre società, il gruppo risulta ancora in perdita, solo a quel punto si applicherà il limite per il riporto di tale perdita residua agli anni futuri.
Le conclusioni: il principio di diritto sul riporto delle perdite
La sentenza si conclude con l’enunciazione di un chiaro principio di diritto. In materia di riporto delle perdite nel consolidato, la società cooperativa che ha utili esenti deve applicare il limite alla rilevanza fiscale delle perdite esclusivamente ai fini del riporto a nuovo della eventuale perdita finale del gruppo. Non deve applicare alcun limite al trasferimento integrale della propria perdita d’esercizio alla fiscal unit per la compensazione immediata. In sintesi, la cooperativa ha vinto la sua battaglia, vedendo confermato il suo diritto a utilizzare pienamente le perdite nell’ambito del gruppo. L’esito finale è l’annullamento degli avvisi di accertamento su questo specifico punto.
Una società in un consolidato fiscale può sempre usare le sue perdite?
Sì, può trasferirle al gruppo per compensare i profitti di altre società nello stesso anno. I limiti legati a regimi di esenzione scattano solo per il riporto delle perdite residue del gruppo agli anni futuri.
Gli utili esenti di una cooperativa limitano l’uso delle perdite correnti?
Secondo questa sentenza, gli utili esenti goduti in passato limitano solo il riporto delle perdite agli esercizi successivi, non il loro utilizzo immediato per compensazione all’interno del consolidato fiscale.
Cosa significa che il trasferimento delle perdite al consolidato è ‘ipso iure’?
Significa che avviene automaticamente per legge. La perdita di una società del gruppo entra a far parte del calcolo complessivo del risultato del gruppo senza bisogno di un atto specifico di ‘riporto a nuovo’.