Una cittadina, condannata in sede penale, impugna un invito al pagamento per spese di giustizia a causa della mancata notifica di alcuni decreti di liquidazione. Il giudice dichiara la nullità totale dell'invito. Nonostante ciò, il Ministero della Giustizia lo considera solo parzialmente nullo e procede alla riscossione della parte residua. La cittadina si oppone di nuovo e vince. La Cassazione, infine, dichiara inammissibile il ricorso del Ministero perché presentato fuori termine, rendendo definitiva la vittoria della cittadina. Viene così sancito il principio sulla nullità dell'invito al pagamento spese di giustizia: se l'atto è viziato, va annullato integralmente e non può essere 'salvato' in parte.
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