Un lavoratore del settore metalmeccanico, dopo un periodo di mobilità lunga, ha ottenuto in appello la riliquidazione della pensione basata sulla retribuzione dei dodici mesi precedenti l'inizio della mobilità. L'ente previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione di una norma speciale riservata al settore dei trasporti in concessione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che per la generalità dei lavoratori la contribuzione figurativa deve essere calcolata sulla base della retribuzione reale di riferimento per l'integrazione salariale straordinaria, e non su parametri virtuali o speciali. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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