Un lavoratore ha chiesto il ricalcolo della NASpI anticipata, pretendendo che nella base imponibile fosse inclusa anche la retribuzione persa durante la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ordinando all'INPS di ricalcolare l'indennità. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che per il calcolo della NASpI rilevassero solo i redditi effettivamente percepiti e non quelli teorici persi a causa della sospensione lavorativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per contraddittorietà rispetto alle difese precedentemente assunte dall'ente nei gradi di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali, confermando il diritto del lavoratore a un calcolo più favorevole.
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