Un avvocato ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per prestazioni professionali svolte prima e durante una procedura di concordato preventivo, pretendendo la prededucibilità del credito professionale. Il Tribunale ha negato la prededuzione, ammettendo il credito solo in via privilegiata, poiché l'attività riguardava l'ordinario recupero crediti e il concordato era stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, se la procedura di concordato preventivo fallisce o non viene aperta, manca il presupposto della continuità tra le procedure. Di conseguenza, viene meno il collegamento funzionale necessario per riconoscere la prededucibilità del credito professionale del terzo che ha prestato la propria opera. L'avvocato perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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