Un Lavoratore ha aderito a un fondo di previdenza complementare, destinandovi il suo TFR. L'Azienda, successivamente fallita, non ha versato le quote di TFR al fondo. Il Lavoratore ha tentato di insinuarsi al passivo del fallimento per recuperare il suo credito. Il Tribunale ha respinto la sua richiesta, sostenendo che solo il fondo avesse la legittimazione attiva, interpretando il conferimento del TFR come una cessione del credito. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della materia e i diversi orientamenti giurisprudenziali sulla legittimazione attiva per il TFR non versato alla previdenza complementare in caso di fallimento, ha rinviato la causa all'udienza pubblica per una decisione più approfondita, evidenziando la mancanza di un orientamento univoco.
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