Una lavoratrice ha chiesto l'insinuazione al passivo del fallimento della sua ex azienda per ottenere il pagamento del TFR e di alcune mensilità arretrate. A sostegno della richiesta, ha presentato una diffida accertativa dell'Ispettorato del lavoro. Tuttavia, tale atto è stato notificato poco prima del fallimento ed è diventato definitivo solo successivamente. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che la diffida accertativa non ancora definitiva al momento della dichiarazione di fallimento non è opponibile alla procedura concorsuale. Inoltre, la lavoratrice non ha fornito prove adeguate, come il modello CUD o testimonianze ammissibili, per dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'ammontare del TFR. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
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