Un gruppo di banche ha contestato una decisione che le obbligava a onorare una polizza fideiussoria, sostenendo che il diritto del creditore fosse prescritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la richiesta di ammissione al passivo nel fallimento del debitore principale interrompe la prescrizione anche nei confronti delle banche garanti. Tale atto, infatti, estende i suoi effetti ai condebitori solidali, come i fideiussori, in base all'art. 1310 c.c. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per vizi procedurali.
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