L'Investitore veniva sanzionato dalla CONSOB per abuso di informazioni privilegiate, avendo acquistato azioni societarie prima del lancio di un'offerta pubblica di acquisto. Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'autorità disponeva la confisca per equivalente di oltre due milioni di euro, includendo sia il profitto sia i mezzi finanziari impiegati. La Corte d'Appello confermava il provvedimento. La Corte di Cassazione, recependo una storica pronuncia della Corte Costituzionale, ha stabilito che la confisca per equivalente non può colpire i mezzi utilizzati per compiere l'illecito, ma deve limitarsi esclusivamente al profitto effettivo ottenuto. Di conseguenza, essendo intervenuto l'annullamento parziale in autotutela da parte della CONSOB, la Suprema Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul punto, riducendo drasticamente la somma confiscata al solo guadagno reale.
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