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Incoterms

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Incoterms, contrazione di international commercial terms è la serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, valida in tutto il mondo, che definisce in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione ad un'altra.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Vendita internazionale di beni e giudice competente
Una società produttrice italiana avvia un'ingiunzione di pagamento europeo davanti al Tribunale italiano contro una catena di supermercati polacca per forniture non saldate. L'acquirente si oppone eccependo il difetto di giurisdizione italiana, poiché la merce doveva giungere all'estero. La venditrice sostiene la competenza italiana invocando la clausola commerciale franco fabbrica per il ritiro della merce. Le Sezioni Unite della Cassazione accolgono il ricorso della società estera: nella vendita internazionale di beni, la giurisdizione appartiene al giudice del Paese di destinazione materiale dei prodotti, salvo espresso accordo contrattuale scritto sulla consegna.
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Vendita internazionale e giurisdizione: merce resa a destinazione
Una società italiana acquista bobine di acciaio da un fornitore estero tramite spedizione marittima. All'arrivo nel porto italiano, la merce risulta gravemente danneggiata e inutilizzabile. L'acquirente cita la venditrice in Italia per ottenere il risarcimento dei danni. La società venditrice eccepisce il difetto di giurisdizione, sostenendo che la pattuizione commerciale internazionale CIF trasferisca la competenza al giudice del Paese estero di partenza della nave. Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono il conflitto in materia di vendita internazionale e giurisdizione. I giudici affermano che la clausola CIF sposta i rischi di viaggio ma non modifica il luogo di consegna materiale finale dei beni. Di conseguenza, il tribunale italiano conserva la giurisdizione piena sul contenzioso risarcitorio.
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Clausola Ex Works: la Cassazione decide il giudice competente
Un fornitore italiano di acqua minerale non veniva pagato da un acquirente francese e si rivolgeva al tribunale italiano. L'acquirente contestava la competenza del giudice italiano, sostenendo che la causa dovesse svolgersi in Francia. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la semplice presenza della **clausola Ex Works** (Franco Fabbrica) nei documenti commerciali è sufficiente per identificare il luogo di consegna della merce in Italia. Di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice italiano. La Corte ha chiarito che questa clausola, se concordata, non serve solo a definire i rischi, ma anche a radicare la competenza del tribunale del luogo di consegna, senza bisogno di ulteriori prove sulla volontà delle parti.
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Bunkeraggio: esenzione IVA anche per gli intermediari
La Corte di Cassazione ha chiarito i confini dell'esenzione IVA per le operazioni di bunkeraggio marittimo. Il caso riguardava un intermediario che acquistava carburante da grandi compagnie petrolifere per rivenderlo ad armatori stranieri, con consegna diretta a bordo nave tramite clausola FOB. L'Agenzia delle Entrate contestava l'applicazione dell'esenzione, ritenendo che il contribuente avesse superato il plafond disponibile. La Suprema Corte ha invece stabilito che l'esenzione IVA spetta anche agli intermediari se il trasferimento della proprietà avviene nel momento in cui l'armatore è autorizzato a disporre del carburante come proprietario, rendendo l'operazione equiparabile a una cessione all'esportazione diretta.
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Clausola Ex Works: giurisdizione e consegna merci
La Corte di Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice italiano in una controversia tra una società venditrice italiana e un acquirente statunitense. Il cuore della disputa riguardava l'efficacia della Clausola Ex Works inserita nei documenti contrattuali. Secondo la Suprema Corte, tale pattuizione identifica il luogo di consegna materiale della merce in Italia, radicando la competenza del giudice nazionale ai sensi del Regolamento UE 1215/2012. Sono state inoltre respinte le contestazioni sui vizi della merce, in quanto l'inesistenza dei difetti era stata già accertata nei gradi di merito, rendendo irrilevante ogni discussione sulla tempestività della denuncia.
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Clausola Ex Works: la Cassazione fa chiarezza
Una società italiana produttrice di caschi e una società acquirente olandese erano in disaccordo sulla giurisdizione competente a decidere una controversia commerciale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12854/2024, ha stabilito che la clausola Ex Works, inserita sistematicamente nei documenti contrattuali, è di per sé sufficiente a individuare il luogo di consegna della merce e, di conseguenza, a radicare la giurisdizione del giudice italiano. La Corte ha cassato la decisione d'appello che richiedeva un'ulteriore pattuizione specifica, affermando che gli Incoterms, salvo prova contraria, definiscono il luogo della prestazione a tutti gli effetti, inclusi quelli processuali.
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