Clausola Ex Works: la Cassazione conferma la sua validità per la giurisdizione
Nel commercio internazionale, la chiarezza contrattuale è fondamentale per prevenire costose controversie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale sull’uso della clausola Ex Works (EXW), uno degli Incoterms più comuni, per determinare la giurisdizione in caso di disputa. Questa decisione offre maggiore certezza giuridica alle imprese che operano oltre i confini nazionali.
I Fatti di Causa
Una società italiana, specializzata nella produzione e vendita di caschi per moto, aveva avviato un’azione legale contro un’azienda olandese, sua partner commerciale da un decennio. L’oggetto del contendere era la presunta insussistenza del diritto della società olandese a ricevere un bonus del 10% sul fatturato del 2016.
La società olandese, costituendosi in giudizio, ha sollevato un’eccezione preliminare: la mancanza di giurisdizione del giudice italiano. L’azienda italiana ha contestato tale eccezione, sostenendo che per tutte le vendite il luogo di consegna della merce era stato pattuito come ‘Ex Works’, ovvero ‘franco fabbrica’, presso il proprio deposito in provincia di Bergamo, come indicato in tutti i documenti commerciali (conferme d’ordine, fatture, documenti di trasporto).
La Decisione dei Giudici di Merito
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello di Brescia hanno dato ragione alla società olandese, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte d’Appello, in particolare, ha sostenuto che l’inserimento di una clausola Ex Works non fosse di per sé sufficiente a stabilire il luogo di consegna ai fini della giurisdizione. Secondo i giudici di merito, sarebbe stata necessaria una ‘specifica pattuizione’ che attribuisse esplicitamente a tale luogo anche la valenza di foro competente, cosa che nel caso di specie mancava.
Le Motivazioni della Cassazione e l’Importanza della Clausola Ex Works
La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente la decisione d’appello, accogliendo il ricorso dell’azienda italiana. I giudici supremi hanno chiarito che la Corte d’Appello ha interpretato la normativa in modo errato, invertendo l’onere della prova e il principio logico.
Richiamando la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite e della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la Cassazione ha affermato il seguente principio:
Le clausole Incoterms, come la clausola Ex Works, una volta inserite nel contratto, individuano il luogo di consegna della merce.
Questo luogo è determinante per radicare la giurisdizione secondo il Regolamento UE 1215/2012. Non è necessaria un’ulteriore e specifica pattuizione che ne confermi la valenza ai fini giurisdizionali. Al contrario, spetta alla parte che contesta la giurisdizione dimostrare che, nonostante la clausola, esistano ‘diversi e ulteriori elementi’ nel contratto che inducano a ritenere che le parti volessero un diverso luogo di consegna.
In altre parole, la clausola Ex Works crea una presunzione: il luogo di consegna è la fabbrica del venditore, e lì si radica la giurisdizione. L’errore della Corte d’Appello è stato quello di non considerare sufficiente questa clausola, ma di pretendere una prova aggiuntiva che non è richiesta dalla legge.
Le Conclusioni
La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà ora attenersi a questo principio. Il nuovo giudice dovrà verificare se la clausola EXW fosse sistematicamente presente nei rapporti tra le parti e, in caso di risposta affermativa, dovrà dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.
Questa ordinanza rappresenta un punto fermo per gli operatori del commercio internazionale. Conferma che l’utilizzo di termini standardizzati come gli Incoterms non solo regola gli aspetti commerciali e logistici, ma ha anche un impatto diretto e decisivo sugli aspetti processuali, offrendo una solida base per determinare il giudice competente in caso di controversie.
Una clausola ‘Ex Works’ (franco fabbrica) in un contratto internazionale è sufficiente a stabilire la giurisdizione del giudice italiano?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la clausola Ex Works individua il luogo di consegna della merce e, di conseguenza, è sufficiente per radicare la giurisdizione nel luogo dove si trova la sede del venditore, salvo che dal contratto emergano elementi chiari che indichino una diversa volontà delle parti.
Cosa aveva sbagliato la Corte d’Appello nel suo giudizio?
La Corte d’Appello aveva erroneamente richiesto, oltre alla clausola Ex Works, una ‘specifica pattuizione’ che attribuisse esplicitamente a tale clausola anche un valore ai fini della giurisdizione. La Cassazione ha chiarito che questo requisito aggiuntivo non è necessario e rappresenta un’inversione del principio corretto.
Qual è l’impatto pratico di questa decisione per le aziende che commerciano all’estero?
La decisione fornisce maggiore certezza legale. Le aziende che utilizzano clausole Incoterms standard come la Ex Works possono avere più fiducia nel fatto che queste saranno interpretate in modo coerente per determinare la giurisdizione, senza la necessità di inserire ulteriori clausole processuali specifiche nel contratto.