Un'Azienda ha acquistato un semirimorchio nel 2004, riscontrando successivamente difformità rispetto al modello omologato e cedimenti strutturali. L'Azienda ha chiesto la nullità del contratto di vendita, l'annullamento o la risoluzione. I giudici di merito hanno respinto le domande, ritenendo prescritta la garanzia per vizi e infondata la richiesta di nullità. La Corte di Cassazione ha confermato, precisando che le difformità gravi costituiscono "aliud pro alio" (consegna di cosa diversa), che porta alla risoluzione del contratto, non alla sua nullità. Tuttavia, la richiesta di risoluzione era già prescritta. L'impugnazione è stata rigettata, e l'Azienda acquirente ha perso la causa.
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