La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di vizio immobile, specificamente un porticato abusivo, scoperto dopo la firma di un contratto preliminare. La Corte ha rigettato il ricorso del promissario acquirente, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano concesso solo una riduzione del prezzo e il rimborso per i costi di demolizione. È stata dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento per la mancata disponibilità giuridica del bene, in quanto considerata domanda nuova in appello. La sentenza chiarisce che in casi di difformità urbanistiche si applica l'art. 1489 c.c., con prescrizione decennale, anziché i termini brevi della garanzia per vizi.
Continua »