Un imprenditore, colpito dalla misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, il Tribunale ha revocato la misura. La Suprema Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'obiettivo del ricorrente era già stato raggiunto. La Corte ha specificato che, non essendo la causa dell'inammissibilità imputabile al ricorrente, non vi è condanna alle spese.
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