Un automobilista viene condannato per aver riprodotto la targa del proprio veicolo su un supporto di cartone plastificato. L'imputato si difende sostenendo che si trattasse di un 'falso grossolano', cioè di una copia talmente rozza da non poter ingannare nessuno. La Corte di Cassazione, però, respinge questa tesi. Secondo i giudici, anche una targa artigianale è reato se, in condizioni di normale circolazione stradale, è idonea a confondere e a rendere più difficile l'identificazione del veicolo. La condanna per falsità materiale viene quindi confermata, stabilendo che non è necessario un falso perfetto per commettere il reato, ma è sufficiente che possa trarre in inganno.
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