La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La decisione si fonda sulla genericità e assertività dei motivi di ricorso, ritenuti inadeguati a contestare una sentenza di merito ben argomentata. Tale esito ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando che un ricorso inammissibile non può essere esaminato nel merito.
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