La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'Autorità Garante a causa di una notifica PEC casella piena. La Corte ha ribadito che la notifica non si perfeziona se il messaggio non viene consegnato per causa imputabile al destinatario, come una casella di posta piena. In tal caso, il notificante ha l'onere di riattivare tempestivamente il processo di notifica con altre modalità, pena la decadenza. La decisione si fonda su un recente orientamento delle Sezioni Unite, sottolineando l'importanza della corretta gestione delle comunicazioni legali telematiche.
Continua »