Un imprenditore, condannato per bancarotta semplice documentale, ricorre in Cassazione sostenendo l'avvenuta prescrizione del reato. La Corte Suprema dichiara il ricorso inammissibile. La motivazione si basa su un calcolo dettagliato che include 369 giorni di sospensione del processo per varie cause (Covid, impedimento del difensore, accordo tra le parti). Aggiungendo questo tempo al termine massimo di prescrizione, la data di estinzione del reato risulta successiva alla data dell'udienza, rendendo l'eccezione manifestamente infondata.
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