Un professionista ha impugnato un avviso di accertamento per IRAP, sostenendo di non avere un'autonoma organizzazione pur avvalendosi di una dipendente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'impiego di un lavoratore a tempo pieno con mansioni non meramente esecutive è sufficiente a integrare il presupposto impositivo dell'IRAP, ovvero l'autonoma organizzazione. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è riesaminare i fatti, ma controllare la legittimità della decisione, che in questo caso era stata adeguatamente motivata.
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