La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una condanna per furto e indebito utilizzo di carta di pagamento. L'ordinanza chiarisce i limiti del giudizio di legittimità, ribadendo che non possono essere introdotti motivi nuovi rispetto all'appello e che la valutazione delle aggravanti e la quantificazione della pena per il reato continuato sono di competenza del giudice di merito, se adeguatamente motivate. Viene confermato che il reato più grave, ai fini del reato continuato, si individua sulla base della pena edittale massima in astratto.
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