La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso patteggiamento inammissibile. La decisione si fonda sulla tassatività dei motivi di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che non includono i vizi di motivazione sulla congruità della pena o sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento. Il ricorso è stato respinto in quanto le doglianze sollevate non rientravano nelle ipotesi di violazione di legge consentite per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
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