La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello. Il ricorso è stato respinto perché si limitava a riproporre questioni di fatto già trattate, senza sollevare vizi di logicità o errori di diritto. In particolare, la richiesta di attenuanti generiche è stata giudicata infondata a causa dei numerosi precedenti penali del ricorrente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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