La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile relativo a una condanna per atti persecutori. Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio. La Suprema Corte ha rilevato che tale condotta costituisce un difetto di specificità, in quanto non viene mossa una critica puntuale alle motivazioni dei giudici di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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