Il Creditore ha pignorato le azioni di una terza società di proprietà della sua debitrice, La Banca, sulla base di un'ordinanza di assegnazione. La Banca ha proposto opposizione, accolta nei primi due gradi di giudizio con condanna del creditore per responsabilità aggravata. Il Creditore ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso poiché il ricorrente ha depositato la copia della sentenza notificata via PEC senza la necessaria attestazione di conformità all'originale telematico della relazione di notifica, firmata digitalmente. Non essendo l'atto depositato correttamente nei termini, la Corte non ha potuto esaminare il merito della vicenda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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