Un cittadino straniero ha proposto ricorso contro il Ministero dell'Interno ma non ha depositato l'atto in cancelleria nei termini di legge. Il Ministero ha iscritto la causa a ruolo per far dichiarare l'inammissibilità, omettendo però di depositare il ricorso notificato e il provvedimento impugnato. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per potersi validamente sostituire al ricorrente inerte e ottenere la liquidazione delle spese, la parte resistente deve depositare la copia del ricorso e del provvedimento. In mancanza di tali adempimenti minimi, la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso principale, ma non ha riconosciuto alcuna efficacia al controricorso, escludendo la condanna alle spese.
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