La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17303/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, ribadendo un principio fondamentale in materia di remissione tacita della querela. La Corte ha chiarito che la semplice assenza della persona offesa al processo non è sufficiente per integrare una remissione tacita. È necessaria una manifestazione di volontà inequivocabile, incompatibile con il desiderio di punire il colpevole. Inoltre, ha precisato che la nuova causa di improcedibilità per assenza del querelante citato come testimone (introdotta dalla Riforma Cartabia) non si applica se la persona offesa non è stata formalmente convocata a testimoniare.
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