La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17771/2024, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso di un imputato condannato per furto aggravato di energia elettrica. La decisione si fonda sul principio che non possono essere presentati in Cassazione motivi di impugnazione non sollevati nel precedente grado di appello. In particolare, la Corte ha ribadito che il furto di beni destinati a pubblico servizio è procedibile d'ufficio e che la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto, se non formulata in appello, non può essere esaminata in sede di legittimità, determinando così l'inammissibilità del gravame.
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