La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso per revocazione presentato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L'ordinanza precedente era stata emessa basandosi su un errore di fatto: si riteneva erroneamente che le società private avessero rinunciato al ricorso amministrativo, mentre questo era ancora pendente. Riconosciuto l'errore, la Corte ha revocato la propria precedente ordinanza. Decidendo nel merito della questione di giurisdizione, ha stabilito che le controversie relative alle modalità di accesso e mantenimento degli incentivi per l'energia rinnovabile, gestiti dal GSE, rientrano nella **giurisdizione amministrativa**. Questo perché il GSE, pur essendo una società per azioni, esercita funzioni di natura pubblicistica. Le commissioni tributarie non sono competenti per tali atti.
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