La Corte di Cassazione ha chiarito che una cartella di pagamento, emessa dopo un controllo automatizzato, può rientrare nella definizione agevolata cartella di pagamento se rappresenta il primo e unico atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale. Nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate aveva negato la definizione a una società, sostenendo che la cartella non fosse un atto impositivo. La Suprema Corte ha invece accolto il ricorso della società, stabilendo che tale cartella ha natura impositiva e, quindi, può essere oggetto di definizione agevolata, portando all'estinzione del giudizio.
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