L'Istituto Bancario, in qualità di tesoriere comunale, ha impugnato la sentenza della Corte dei Conti relativa alla gestione finanziaria. L'istituto lamentava la violazione della terzietà del giudice, poiché il magistrato che aveva svolto l'istruttoria aveva poi partecipato al collegio decisore di primo grado. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che l'eventuale incompatibilità del magistrato non configura un difetto di giurisdizione, ma una mera violazione di norme processuali. Tale vizio doveva essere fatto valere tempestivamente attraverso gli strumenti dell'astensione o della ricusazione durante il giudizio di primo grado, e non può essere dedotto per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. Di conseguenza, l'Istituto Bancario perde il ricorso e deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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