L'Amministrazione Appaltante ha indetto una gara per la somministrazione di personale. L'Azienda Ricorrente è stata esclusa per non aver superato la "soglia di sbarramento" (punteggio minimo tecnico). Ha impugnato l'esclusione e l'aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'Azienda Ricorrente priva di legittimazione a contestare l'aggiudicazione, essendo stata esclusa. La Corte di Cassazione, dopo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ha stabilito che il ricorso dell'Azienda Ricorrente è inammissibile. Non si configura un "eccesso di potere giurisdizionale" del Consiglio di Stato, poiché l'interpretazione nazionale sulla legittimazione a ricorrere, anche se restrittiva, non impedisce una tutela giurisdizionale effettiva secondo il diritto dell'Unione.
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