La moglie di un uomo condannato per corruzione ha impugnato il provvedimento che respingeva la revoca del sequestro e della successiva confisca di circa ventiduemila euro depositati su un conto corrente cointestato. La donna sosteneva che le somme fossero esclusivamente sue, derivanti da stipendio e rimborsi personali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che la confisca del denaro ha natura di confisca diretta e, data la fungibilità del denaro, non richiede la prova del nesso causale con il reato. Nel caso di conto cointestato, se il condannato ha la piena disponibilità del conto, la misura colpisce l'intera somma, a meno che il terzo non provi la titolarità esclusiva e l'estraneità del denaro rispetto al patrimonio del condannato.
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