L'Imputato, condannato dal Tribunale, non ha potuto impugnare la sentenza poiché l'atto, formalmente depositato nei termini, era in realtà irreperibile sia in cancelleria sia sul sistema informatico. Solo mesi dopo la difesa ha ottenuto copia del provvedimento, che riportava la dicitura olografa "rinvenuta" in data successiva. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine, ritenendo valido il deposito formale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, annullando il provvedimento con rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che l'effettiva irreperibilità fisica e informatica della sentenza costituisce un impedimento idoneo a giustificare la restituzione nel termine, poiché la difesa non può subire le conseguenze di disfunzioni organizzative dell'ufficio giudiziario.
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