Un imputato aveva ottenuto una pena tramite patteggiamento per bancarotta semplice. Questa pena prevedeva l'estinzione del reato dopo cinque anni, a condizione che non commettesse nuovi delitti. Successivamente, l'imputato ha commesso un'altra bancarotta semplice, risolta con la messa alla prova e l'estinzione del reato. Il Giudice dell'esecuzione ha negato l'estinzione del primo reato, ritenendo che la messa alla prova equivalesse alla commissione di un nuovo delitto. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che l'esito positivo della messa alla prova non costituisce un accertamento di colpevolezza e, quindi, non impedisce l'estinzione del reato precedente.
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