Il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato la **prescrizione pena pecuniaria** per un condannato, ritenendo non notificati gli avvisi di pagamento entro cinque anni. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso, sostenendo che la procedura di riscossione era iniziata con la notifica delle cartelle, anche se con "irreperibilità relativa", interrompendo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Magistrato. Ha stabilito che l'inizio dell'esecuzione, attestato dalla notifica valida (anche con irreperibilità relativa), impedisce l'estinzione della pena. La Corte ha anche chiarito che la valutazione sulla prescrizione spetta al giudice dell'esecuzione, mentre il Magistrato di Sorveglianza deve verificare l'effettiva insolvibilità per la conversione della pena.
Continua »